Ad agosto 2026 l’AI Act cambia passo: partono la sorveglianza sul mercato e gli obblighi sui sistemi ad alto rischio. Ma il primo adempimento che riguarda chi usa l’IA è in vigore – e disatteso – da febbraio 2025. Si chiama formazione, ed è da lì che si parte.
Quando si parla di AI Act si pensa a Bruxelles contro OpenAI e Google. Roba enorme, lontana, per chi costruisce l’intelligenza artificiale. È un malinteso comodo, perché ti autorizza a rimandare. E il tempo per rimandare è finito: il mese prossimo, ad agosto 2026, partono la vigilanza sul mercato e gli obblighi sui sistemi ad alto rischio. Ma la porta da cui si entra in tutto il regolamento è un’altra – più semplice, più vicina, aperta ormai da un anno e mezzo. Non parla di algoritmi, parla di persone: chiede di formarle. Dal 2 febbraio 2025, e quasi nessuno l’ha fatto.
Il malinteso
L’AI Act è una faccenda per i colossi della tecnologia. Riguarda chi sviluppa i modelli, non chi li usa in ufficio. C’è tempo, e comunque non ci tocca.
Come stanno le cose
L’obbligo già in vigore riguarda chi usa l’IA, non chi la costruisce. Non ha una scadenza futura: vale da febbraio 2025. E chiede formazione, non software.
i · L’articolo 4Cosa dice davvero la norma
Il Regolamento (UE) 2024/1689 – questo il nome per esteso dell’AI Act – all’articolo 4 impone a fornitori e utilizzatori di sistemi di IA di garantire “un livello sufficiente di alfabetizzazione” in intelligenza artificiale del proprio personale e di chi usa quei sistemi per loro conto.
Un livello sufficiente di alfabetizzazione, tenendo conto delle conoscenze tecniche, dell’esperienza, dell’istruzione e della formazione delle persone, nonché del contesto in cui i sistemi di IA devono essere usati. Regolamento (UE) 2024/1689, art. 4
La parola chiave è utilizzatori – in gergo, deployer. Non devi produrre intelligenza artificiale per rientrarci: basta usarla. Se in azienda qualcuno mette dati in ChatGPT, usa un copilota per scrivere, fa girare un gestionale che “suggerisce”, uno strumento che filtra i curriculum o classifica i clienti, allora sei un utilizzatore ai sensi del regolamento. E l’obbligo è già attivo, a prescindere dal livello di rischio del sistema che usi.
ii · La parola “sufficiente”Nessun corso obbligatorio, nessun bollino
Qui arriva la parte che spiazza chi cerca la scorciatoia. Il regolamento non impone un corso preciso, né una certificazione, né un bollino da esibire. “Sufficiente” va commisurato ai ruoli, all’esperienza delle persone, al contesto d’uso e al rischio. È libertà e responsabilità insieme: nessuno ti dice cosa fare, quindi nessuno ti deresponsabilizza.
Tradotto: non ti serve il corso generico comprato col bollino per stare tranquillo. Ti serve che le persone giuste sappiano le cose giuste per il lavoro che fanno davvero. Tutto il resto è teatro di compliance – costa, rassicura, e non cambia niente.
iii · Il calendarioLe scadenze, e le sanzioni
L’AI Act non entra in vigore tutto insieme: procede a tappe. Alcune sono già alle spalle; la prossima, quella grossa, è adesso.
Le sanzioni dell’articolo 99 arrivano fino a 35 milioni di euro o al 7% del fatturato mondiale per le pratiche vietate, e fino a 15 milioni o al 3% per l’inosservanza degli altri obblighi – per le PMI vale la soglia più bassa tra le due.
L’alfabetizzazione non ha una multa “a targa” tutta sua. Ma la vigilanza sul mercato parte proprio ora, ad agosto 2026: non è più una scadenza teorica. Il punto, però, non sono le cifre grosse fuori contesto. È che la formazione è il pavimento su cui poggia tutto il resto del regolamento – dagli obblighi che scattano adesso a quelli del 2027. Se le tue persone non sanno cosa stanno usando, ogni altro adempimento diventa impossibile da rispettare davvero.
iv · Il vero motivoPerché conviene comunque, multa o no
Metti da parte la sanzione per un minuto. Il motivo per cui la formazione conviene è che senza, l’IA in azienda fa danni concreti già oggi. Dati riservati di clienti incollati in strumenti pubblici. Output sbagliati presi per buoni perché “l’ha detto l’IA”. Preventivi e contratti con numeri inventati di sana pianta. Decisioni prese su una sintesi che nessuno ha verificato.
Il problema, quasi sempre, non è il modello: è chi lo guida senza sapere dove può sbagliare. Chi ha visto usare davvero questi strumenti lo sa. La formazione è esattamente ciò che trasforma l’IA da rischio silenzioso a leva vera. Per una volta, l’obbligo di legge spinge nella direzione giusta.
v · Da dove si parteCinque mosse, senza budget infiniti
- Mappa chi usa già l’IA. Quasi sempre sono più persone di quante immagini, e spesso non lo dicono. Prima di formare, devi sapere chi tocca cosa.
- Definisci un livello per ruolo. Chi decide, chi produce documenti e chi tratta dati sensibili non hanno bisogno delle stesse competenze. Proporziona.
- Scrivi due regole minime. Cosa si può mettere in uno strumento e cosa no; quando serve sempre la verifica di una persona prima che un output esca dall’azienda.
- Forma sul lavoro vero. Casi presi dalle tue pratiche, non slide teoriche. Un’ora sui documenti che girano davvero vale più di un corso da otto ore comprato a scatola chiusa.
- Tieni traccia. Chi ha fatto cosa e quando. È anche la prova che hai “adottato misure” – che è, letteralmente, ciò che il regolamento ti chiede.
vi · Il puntoNon è l’adempimento in fondo alla lista
La formazione non è la casella noiosa da barrare per mettersi in regola. È il punto esatto in cui l’intelligenza artificiale smette di essere un rischio e diventa uno strumento. Il regolamento ti obbliga a partire dalle persone. Guarda caso, è anche l’unico posto da cui abbia senso partire.
Noi partiamo sempre da lì: cosa serve davvero sapere, per il lavoro che si fa davvero. Il resto è rumore.
In breve
| Norma | Regolamento (UE) 2024/1689 – AI Act |
| Obbligo di formazione | Art. 4 – alfabetizzazione in materia di IA |
| In vigore dal | 2 febbraio 2025 |
| Chi riguarda | Fornitori e utilizzatori di IA, a ogni livello di rischio |
| Programma imposto | Nessuno: misura proporzionata a ruoli e contesto |
| Prossima soglia | 2 agosto 2026: vigilanza sul mercato e sistemi ad alto rischio |
| Sanzioni (art. 99) | Fino a 15 M€ o 3% del fatturato per gli obblighi; PMI, soglia minore |
